Descrizione estesa
IL SIndaco
Ritenuto necessario, garantire, durante il periodo di massima affluenza turistica, adeguati livelli di sicurezza urbana, vivibilità, decoro, tranquillità, piena fruibilità degli spazi pubblici e tutela dell'immagine della Città di Tropea, in data 02.07.2026 è stata adottata propria ordinanza n. 6 ad oggetto: Sospensione temporanea delle attività edilizie private e delle lavorazioni rumorose nel Centro Storico e in Piazza Vittorio Veneto durante il periodo di massima affluenza turistica.
-Ritenuto opportuno integrare le motivazioni a sostegno della predetta ordinanza oltre che i presupposti giuridici che ne legittimano l’adozione;
Rilevato, a tal proposito, che, nel periodo sopra indicato ( mesi di luglio agosto e settembre) la presenza all'interno del Centro Storico, in Piazza Vittorio Veneto e nelle aree immediatamente adiacenti interessate dai maggiori flussi turistici di cantieri edili di edilizia privata mal si concilia con le finalità sopra esposte, in quanto gli stessi:
- producono rumori molesti durante l’intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all’interno del centro abitato, e con emissione di polveri in atmosfera;
- generano intralcio alla circolazione mediante veicoli dei residenti e soggetti autorizzati, già di per sé oltremodo limitata dalla presenza di rilevanti flussi di pedoni lungo le vie strette del borgo, che verrebbe ulteriormente sacrificata dalla presenza di mezzi pesanti interessati a raggiungere i cantieri, causando possibili ingorghi e disagi;
- costituiscono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in riferimento al notevole passeggio da parte di turisti, famiglie, bambini ed anziani, che caratterizzano il centro storico di Tropea e Piazza Vittorio Veneto ed allo svolgimento di manifestazioni ed eventi in programma per il periodo estivo, che richiedono installazioni di varia natura;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che, al comma 5 come da ultimo modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, testualmente recita: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie odi igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (omissis)”
ORDINA
Di confermare la propria ordinanza n. 6 del 02.07.2026, postergando al 15 luglio l’efficacia della stessa, al fine di consentire un migliore organizzazione dei cantieri
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