DISPONE
La parziale revoca dell’Ordinanza n. 16/2020 “misure urgenti a favore di soggetti fragili” nella parte in cui limita le loro possibilità di movimento e spostamento a sole determinata aree del territorio comunale, di talchè i predetti soggetti potranno muoversi e spostarsi su tutto il territorio comunale e senza limitazioni a specifici orari, nel rispetto della “distanza sociale” rispetto ai soggetti estranei al proprio nucleo familiare.
AVVISA
Che, giusta l’Ordinanza n. 36 del 24.04.2020 Presidente della Giunta Regionale:
con effetto immediato, le facoltà di cui al precedente punto “1” sono estese anche ai minorenni di talchè, ai predetti, è consentito, in presenza dei genitori, di spostarsi oltre la prossimità della propria abitazione nel rispetto delle misure di protezione e distanziamento rispetto ai soggetti terzi.
Con effetto immediato “è revocato il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti”;
“gli esercenti le attività di cui all’art. 1 lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020, per le quali è consentita la consegna a domicilio, in proprio o per conto terzi – da effettuarsi con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi - devono comunicare tale circostanza al SUAP del Comune competente, con le modalità già fissate dalle norme di settore; gli esercizi devono adottare le misure previste nell’allegato 1 alla presente ordinanza (ordinanza regionale 36/2020), che ne è parte integrante, estratto delle Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2 dell’Istituto Superiore di Sanità, revisione 19 aprile 2020”;
“gli spostamenti previsti al punto 1 dell’Ordinanza regionale n. 32/2020 giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, sono da intendersi possibili, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio”.