Attività motoria e animali domestici

La categoria

04/05/2020

DISPONE

La revoca della propria Ordinanza n.10 del 20.03.2020 a mente della quale erano “permesse, in quanto necessità fisiologiche, brevi “passeggiate” con il cane per lo sgambamento e i suoi bisogni fisiologici, a condizioni che le stesse avvengano nell’immediate vicinanze e, comunque, entro un raggio di 300 metri dall’abitazione del proprietario dell’animale”, di talchè, con effetto immediato, il limite dei 300 metri non è più operativo rimanendo inteso che i padroni del cane dovranno avere al proprio seguito il materiale per la raccolta delle deiezioni che andranno rigorosamente rimosse. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. f) del DCPM 26 aprile 2020, è possibile svolgere, in forma individuale e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e utilizzando di dispositivi individuali di protezione, attività motoria consistente nella pulizia e cura di aree pubbliche ricadenti nel territorio comunale.

(ordinanza 22 del 4.05.2020)

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