Ordinanza Sindacale n. 30 del 27.05.2020.

La categoria

27/05/2020

ORDINA

L’Ordinanza sindacale n. 26/2020 è revocata nella parte in cui prevedeva il divieto, su tutto il territorio comunale, sino a nuova disposizione, di conferimento, mediante deposito su aree comunali ovvero private aperte al pubblico, di RIFIUTI INDIFFERENZIATI.

I predetti rifiuti, pertanto, potranno essere conferiti, nei soli giorni di martedì e venerdì,  depositandoli all’interno di sacchi trasparenti da collocare nelle immediate adiacenze del proprio portone.

Rimangano in vigore le ulteriori disposizioni di cui alla Ordinanza 26/2020, segnatamente:         

I rifiuti differenziati dovranno essere conferiti nel rispetto rigoroso del seguente calendario:

Frazione organica: lunedì, giovedì e sabato, attraverso l’utilizzo del dedicato mastello marrone da depositare nelle immediate adiacenze del proprio portone. I sacchi utilizzati dovranno essere rigorosamente del tipo compostabile;

Frazione secca differenziata (carta, plastica, alluminio, vetro): mercoledì attraverso deposito di sacco trasparente nelle immediate adiacenze del proprio portone;

Ingombranti: mercoledì e venerdì – PREVIA PRENOTAZIONE - attraverso deposito di sacco trasparente nelle immediate adiacenze del proprio portone.

Tutte le tipologie di rifiuti, compresi quelli indifferenziati, andranno depositati, nel rispetto del calendario, dalle ore 20.00 del giorno precedente alle ore 5.00 del giorno di conferimento. 

L’uso del sacco nero è vietato sull’intero territorio comunale.  

 

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, ossia a coloro che utilizzano sacchi neri ovvero depositano rifiuti in modo difforme rispetto alle statuizioni della presente ordinanza, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (trecento/00) ad € 3.000,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 255 D.Lgs. 152/2006. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell’importo di € 600,00 (seicento/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Nel caso in cui la violazione venga commessa con l’uso di un veicolo, la sanzione da pagare, come sopra determinata, è aumentata di 1/2. 

 

(ordinaza *.pdf)

indietro

torna all'inizio del contenuto