Ordinanza Sindacale n. 23 /2020

La categoria

12/05/2020

E’ fatto obbligo ai proprietari delle aree private visibili dagli spazi pubblici di mantenerle in ordine e pulite;

E’ fatto divieto ai proprietari di depositare sui propri terreni o giardini, esposti alla pubblica vista, materiali di risulta di qualunque genere;

È fatto obbligo ai proprietari dei terreni e dei giardini, prospicienti le strade comunali, di procedere alla costante pulizia degli stessi da rifiuti, rovi e cespugli infestanti e a mantenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le pubbliche vie;

I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di  godimento sui terreni compresi nel perimetro urbano devono mantenerli liberi da sterpaglie, da cespugli, da rovi, dalle ramaglie, da erbe, arbusti e piante arboree infestanti o altro. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all’anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

E’ vietato accantonare all’esterno dei locali adibiti ad attività commerciale o artigianale, casse, contenitori di ogni genere, banchi, gabbie metalliche, cartoni, bombole, tavoli e quant’altro possa causare disordine e offesa al pubblico decoro;

A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo. Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti, previa autorizzazione, soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.

A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato procedere all’esecuzione di scavi sul suolo pubblico ovvero al collocamento e/o alla riparazione di condutture di qualsiasi genere ricadenti sul suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale. Prima dell'inizio di qualunque attività dovranno ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori. Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Ufficio Tecnico Comunale, Polizia Municipale) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio al fine da arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza. Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del Concessionario. Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario ed eseguito a perfetta regola d'arte. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari.

 

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