Ordinanza n. 25

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18/05/2020

La violazione della presente ordinanza, salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell’ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 125,00 ad Euro 500,00. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell’importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81. Nel caso in cui la violazione venga commessa con l’uso di un veicolo, la sanzione da pagare, come sopra determinata, è aumentata di 1/2. 

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