Ordinanza Sindacale n. 4 del 29.03.2021:

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29/03/2021

Ordinanza n. 4 del 29.03.2021, prot. 5775 

DISPONE

  1. ai fini del contenimento dei rischi da contagio COVID-19, ad integrazione ed in aggravio delle norme nazionali e regionali sopra richiamate:

il divieto di vendita al pubblico, da parte di tutti i titolari di esercizi dediti alla ristorazione, anche ai fini del mero asporto, di qualsivoglia bevanda alcolica, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 dei giorni in premessa indicati;

  1. il divieto di consumazione, su qualsiasi area pubblica o aperta al pubblico, di qualsivoglia bevanda alcolica, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 dei giorni in premessa indicati,

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, ferma l’irrogazione delle sanzioni previste dalla richiamata normativa nazionale e regionale, sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centovenicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 6 della Legge 16/01/2003, nonché, nel caso di violazioni degli obblighi di cui al superiore punto “A”, l’ulteriore sanzione accessoria della sospensione dell’attività per giorni 5.  

I trasgressori dei superiori  obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell’importo di € 166,66 (centosessantasei/66), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

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